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CORSO RLS

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L'Art 47 del Dlgs 81/08 prevede la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti l' RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori l' RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Qualora non si proceda all'elezione della figura del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, queste funzioni sono svolte dal RLST (Responsabile Territoriale) le cui modalità di elezione e/o individuazione però sono ancora in fase di regolamentazione.

Attribuzioni del Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza: accede ai luoghi di lavoro, è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, è consultato preventivamente in merito all'individuazione di tutti i responsabili delle procedure di sicurezza all'interno dell'azienda (antincendio, pronto soccorso ecc.), riceve una adegauta formazione in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro, promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori;

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La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto  a rendere edotto il soggetto interessato della tipologia dei dati trattati e di taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.

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Il titolare del trattamento è la CDS SERVICE 81 SRL, Via Santo Stefano 6/C- 00061 Anguillara Sabazia (RM).
Il responsabile del trattamento è il rappresentante legale, Sig.ra ELENA NOLESINI.

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.



Per informazioni:

Cds Service 81 srl
Sede: Via Santo Stefano, 6/b - 00061 - Anguillara Sabazia (Roma)
Telefono: 06.99.68.439
Fax: 06.99.68.849
Email: info@cdsservice.it
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 13.00; e dalle 14.00 alle 17.00

Art. 47.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secon

do le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il corso di formazione è erogato in convenzione con organismo paritetico ente bilaterale nazionale per la formazione.

Liink:

Art 48 d.lgs 81/08 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Territoriale

Art 49 d.lgs 81/08 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

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