consulenza e corsi sicurezza sul lavoro

CORSO FORMAZIONE LAVORATORE

CORSO FORMAZIONE LAVORATORE

CORSO FORMAZIONE LAVORATORE

L'art 46 del nuovo Testo Unico Sicurezza 81 prevede l'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 36. Dlgs 81 08 Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente
comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

CDS Service propone corsi di formazione per la FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI a prezzi vantaggiosi!

NON CI CREDI? RICHIEDI INFORMAZIONI SENZA IMPEGNO!

 

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO FORMAZIONE LAVORATORE COMPILANDO IL FORM QUI SOTTO.

Nome*
Cognome*
Azienda*
Ruolo*
Telefono*
E-Mail*
Oggetto Richiesta*
Messaggio*

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che, per poter dar corso all'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere con Voi, la nostra Società è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come “dati personali” (anagrafici)  ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto “Codice della privacy”).

La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto  a rendere edotto il soggetto interessato della tipologia dei dati trattati e di taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.

Pertanto, secondo quanto disposto dall' art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni:
Secondo la disciplina normativa, tale trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento che intendiamo effettuare:

  • ha le seguenti finalità: attività commerciale e obblighi legali e fiscali collegati.
  • sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e manuale
  • i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso.
  • i dati potranno essere comunicati a soggetti che risultino funzionali allo svolgimento delle finalità sopra elencate ed in particolare alle società facenti parte di CDS SERVICE 81 SRL.

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.

Il titolare del trattamento è la CDS SERVICE 81 SRL, Via Santo Stefano 6/C- 00061 Anguillara Sabazia (RM).
Il responsabile del trattamento è il rappresentante legale, Sig.ra ELENA NOLESINI.

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.



Per informazioni:

Cds Service 81 srl
Sede: Via Santo Stefano, 6/b - 00061 - Anguillara Sabazia (Roma)
Telefono: 06.99.68.439
Fax: 06.99.68.849
Email: info@cdsservice.it
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 13.00; e dalle 14.00 alle 17.00
Tutto 81 Consulenza tecnica per il documento valutazione rischi , valutazione rischio rumore, valutazione rischio vibrazioni, valutazione rischio interferenze, duvri, valutazione rischio chimico. legge decreto 81 08 testo unico sicurezza.Ditta di consulenza sicurezza per la formazione aziendale, corso rspp datore lavoro, corso antincendio, corso primo soccorso, corso mulettista, corso rls, corso formazione lavoratore.Sicurezza nei luoghi di lavoro , adeguamento aziendale alle normative vigenti , per la sicurezza 81 , i migliori consuelnti per la valutazione dei rischi e per i corsi di formazione obbligatori per il decreto legge d.lgs 81/08 TUS Testo unico sicurezza 81
XHTML 1.1 valido CSS valido